A ciascuno il suo diritto

BONUS 110%

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Una committente, dopo aver stipulato un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile con accesso alle agevolazioni del Superbonus 110%, conveniva in giudizio l'impresa appaltatrice e il professionista incaricato della direzione lavori e della gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi al beneficio fiscale. La committente lamentava il mancato completamento delle opere entro il termine contrattuale, la redazione di asseverazioni degli stati di avanzamento lavori non corrispondenti alle opere effettivamente eseguite, e la conseguente perdita del beneficio fiscale. Chiedeva l'accertamento del grave inadempimento di entrambi i convenuti, la condanna al risarcimento dei danni.

Tuttavia la mera scadenza del termine utile per fruire del beneficio, ancorché conseguente all'inadempimento dell'appaltatore, non integra di per sé un danno patrimoniale risarcibile a titolo di perdita di chance: il committente è tenuto a fornire prova rigorosa della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'agevolazione, dell'esistenza di un nesso causale diretto tra l'inadempimento e il pregiudizio lamentato, nonché dell'id quod interest, dovendosi escludere la configurabilità del danno allorché egli non dimostri di aver concretamente tentato di preservare il beneficio mediante l'affidamento dei lavori ad altra impresa in tempi utili o di aver sostenuto maggiori costi per l'esecuzione dell'opera. L'inerzia del committente che, pur potendo percepire ictu oculi il mancato avanzamento dei lavori, ometta per un considerevole lasso di tempo di attivarsi per la risoluzione del contratto e per il completamento dell'intervento, recide il nesso causale tra l'inadempimento e il danno da mancato conseguimento del beneficio fiscale...

Tribunale civile Torino sentenza n. 2685 del 30 aprile 2026