È illegittima la segnalazione a sofferenza fondata sul solo mancato pagamento dei canoni dovuti in forza di un contratto di locazione finanziaria, dovendo l’intermediario accertare la sussistenza di una situazione di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, non coincidente con l’insolvenza fallimentare ma desumibile da una valutazione negativa della situazione patrimoniale. La sentenza che ritenga sufficiente il mero inadempimento viola la disciplina della Centrale dei rischi e le Istruzioni della Banca d’Italia. Così ha stabilito la Cassazione civile, con l’ordinanza n. 5593/2026.