A ciascuno il suo diritto

ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA

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La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 5593/2026 ha stabilito che è illegittima la segnalazione a sofferenza fondata sul solo mancato pagamento dei canoni di leasing, dovendo l’intermediario accertare la sussistenza di una situazione di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, non coincidente con l’insolvenza fallimentare ma desumibile da una valutazione negativa della situazione patrimoniale. La sentenza che ri­tenga sufficiente il mero inadempimento viola la disciplina della Centrale dei rischi e le Istruzioni della Banca d’Italia.