A ciascuno il suo diritto

MARCHIO NOTORIO E LA TUTELA ULTRA-MERCEOLOGICA

immagine


I marchi notori sono caratterizzati dal cosiddetto “stato di rinomanza”, che consente al relativo titolare di impedire ad altri di registrare e/o utilizzare in commercio marchi uguali e/o simili anche allorquando questi ultimi rappresentino beni e/o servizi non affini a quelli identificati, invece, dal marchio notorio.

In tal caso il marchio notorio gode della cosiddetta tutela ultra-merceologica, rispetto ai c.d. marchi ordinari, non connotati da notorietà al fine di evitare il rischio di confusione tra due o più marchi presenti sul mercato.

Quindi i marchi che godono di notorietà, rispetto ai c.d. marchi ordinari, non connotati da notorietà, ricevono una tutela rafforzata che va oltre il semplice rischio di “confusione” tra i prodotti, in base a quanto previsto oggi dal Dlgs 30/2005 – Codice della proprietà industriale (CPI) – in attuazione della direttiva CE 89/104.

In particolare, l’art. 20 lett. c) CPI prevede espressamente che: “Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica … (lett. c)… un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

La maggiore incisività della protezione mira ad evitare che si verifichino fenomeni quali la “diluizione” o “corrosione” del marchio nonché a combattere il fenomeno del “parassitismo”.

Nel tempo è stata quindi ammessa la c.d. tutela “ultra-merceologica” per i marchi notori, che prescinde, come detto, dal mero rischio di confusione genericamente inteso per i c.d. marchi ordinari, ed è invocabile dal titolare nel caso in cui sussistano determinati presupposti.

Nel caso che ha coinvolto la famosa casa automobilistica Lamborghini S.p.a. si è verificato proprio un concreto rischio di confusione rispetto al logo “Lamburghino Grill and Beer” rappresentante un ristorante.

Infatti il predetto logo appare simile al marchio Lamborghini, così creando confusione per i consumatori, circa la provenienza di beni e servizi e conseguente concorrenza sleale.

Ad oggi la controversia è ancora in atto, in attesa di una risoluzione bonaria.