A ciascuno il suo diritto

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

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La Corte di cassazione, con ordinanza del 20 aprile 2026 n. 10388 chiarisce i confini applicativi della donazione indiretta nei rapporti tra coniugi, richiamando l’esigenza di un accertamento rigoroso dell’intento liberale. La Suprema Corte rileva che nel contesto dei rapporti coniugali o delle convivenze affettive stabili, l’attribuzione di un bene immobile o mobile registrato da un partner all’altro non può essere qualificata come donazione indiretta sulla base della sola circostanza che l’operazione avvenga durante la vita comune. La liberalità indiretta richiede sempre una prova particolarmente rigorosa dell’intento di donare, poiché l’animus donandi non emerge dall’atto in sé, ma solo dall’analisi attenta e completa delle circostanze del caso concreto. Le spese sostenute dai coniugi per il funzionamento della vita familiare, anche se rilevanti o non perfettamente proporzionali, si collocano normalmente nell’ambito dei doveri di contribuzione e non esprimono, di per sé, una causa donativa. In mancanza di una motivazione altrettanto rigorosa che dimostri l’effettiva volontà di arricchire gratuitamente l’altro coniuge, l’operazione non può essere qualificata come donazione indiretta e resta soggetta ai rimedi restitutori ordinari.