Il Codice della Crisi prevede cinque strumenti principali, previsti in base alla tipologia soggettiva del debitore e alla natura della crisi:
Riservato ai consumatori. Non richiede il consenso dei creditori, ma è soggetto a omologazione giudiziale, che verifica la convenienza rispetto alla liquidazione.
Destinato a imprenditori minori, professionisti e lavoratori autonomi. Richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e può prevedere la prosecuzione dell’attività.
Cram down giudiziale: l’omologazione è possibile anche in assenza del voto favorevole, se ricorrono una serie di elementi.
Permette una proposta congiunta per più membri dello stesso nucleo, semplificando la gestione complessiva dell’insolvenza.
Rivolta a persone fisiche prive di beni e redditi. Consente la cancellazione integrale dei debiti, una sola volta nella vita, se il debitore è meritevole e collaborativo.
Tutte le procedure sono assistite dall’OCC e sottoposte a controllo giudiziale, garantendo così il bilanciamento tra le esigenze del debitore e la tutela dei creditori, oltre al reinserimento economico e sociale dei soggetti in crisi.
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