La sentenza del Tribunale di Napoli, VII Sezione civile del 14 gennaio 2026, evidenzia l’applicazione pratica del concordato minore, l’integrazione della finanza esterna e il particolare bilanciamento tra controllo giudiziale e autonomia dei creditori. Ai sensi dell’art. 80 CCII, il controllo giudiziale si concentra su tre elementi: ammissibilità giuridica, fattibilità del piano e raggiungimento delle maggioranze.
Il ruolo del Giudice è quello di verificare la regolarità formale e il corretto processo di formazione della volontà dei creditori, i quali devono essere posti in condizione di esprimere un giudizio consapevole grazie a una corretta informazione. La proposta deve essere idonea ad assicurare il soddisfacimento dei creditori nei tempi prospettati. Quanto alla valutazione della convenienza economica tale compito spetta esclusivamente ai creditori, a meno che non vi siano contestazioni specifiche.
Il concordato minore in continuità professionale si fonda sulla distinzione tra:
• valore di liquidazione: ciò che i creditori otterrebbero dalla vendita dei beni del debitore;
• plusvalore da continuità: Il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività professionale. La sentenza richiama la regola della priorità relativa (RPR). A differenza della regola della priorità assoluta (che impone il pagamento integrale dei creditori di grado superiore prima di destinare alcunché ai gradi inferiori), la RPR consente di distribuire il “valore della continuità” anche a classi inferiori, purché i creditori di grado superiore ricevano un trattamento comunque migliore rispetto alle classi inferiori.
La finanza esterna gioca un ruolo cruciale nella sostenibilità del piano. Essa non fa parte del patrimonio del debitore e, pertanto, non sarebbe disponibile per i creditori in caso di liquidazione controllata. Il suo apporto quindi incrementa la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, facilitando il giudizio positivo del Giudice e dei creditori.
La sentenza conferma che, fino alla definitività dell’omologa, vige il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore per crediti anteriori. Ciò è fondamentale per consentire al professionista di avviare l’esecuzione del piano senza subire aggressioni patrimoniali.
La sentenza del Tribunale di Napoli conferma quindi il favor legislativo per le soluzioni negoziali della crisi. La stabilità del piano e la protezione del reddito professionale tramite la RPR incentivano il debitore meritevole a rientrare nel circuito economico legale, garantendo ai creditori un soddisfacimento che, per quanto falcidiato, risulta conveniente rispetto all’inevitabile dispersione di valore propria delle procedure meramente liquidatorie.
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