La responsabilità del creditore nel determinare il sovraindebitamento
Tra le modifiche apportate dalla L. 176/2020 alla Legge sul sovraindebitamento n. 3/2012 di gran rilievo è il nuovo criterio di valutazione della meritevolezza del debitore, al fine di dare attuazione alla ratio stessa della Legge consistente nel garantire al debitore di recuperare una serenità economica e una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza essere sottoposto a fenomeni estortivi e di usura.
Infatti in base all’art. 124 bis T.u.b. in tema di credito al consumo si stabilisce che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Dalla norma in esame si evince chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, persona altamente qualificata a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore.
Pertanto al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano, in un’ottica deflattiva dall’eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine (Decreto Tribunale Napoli Nord del 21/04/2021).
In tema di contratti bancari, la concessione del credito è qualificabile come abusiva quando effettuata, con dolo o colpa, a cliente in situazione di difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, mentre non integra abuso l'erogazione di mutuo a soggetto con reddito documentato adeguato, patrimonio immobiliare a garanzia e rata sostenibile rispetto alle capacità reddituali. Nell'azione di ripetizione di indebito bancario, grava sul correntista l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento di somme non dovute che la mancanza di causa debendi, non potendo la consulenza tecnica d'ufficio supplire all'onere probatorio né assolvere a finalità esplorative per colmare lacune nelle allegazioni della parte. Nelle aperture di credito a tempo indeterminato, la banca può esercitare il recesso ad nutum con preavviso di quindici giorni senza necessità di giusta causa, gravando sul debitore che invochi l'illegittimità del recesso per contrarietà alla buona fede l'onere di allegare e dimostrare l'arbitrarietà e imprevedibilità dello stesso. La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che il pregiudizio sia certo nella sua esistenza ontologica, non potendo tale strumento supplire alla mancata prova del danno da parte dell'attore. La segnalazione del nominativo del debitore in Centrale Rischi è legittima quando preceduta da formale messa in mora con concessione di termine per l'adempimento e da adeguato preavviso, in presenza di effettivo e perdurante inadempimento. Tribunale di Latina sentenza n. 1378/2025.