A ciascuno il suo diritto

SOVRAINDEBITAMENTO

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Tribunale civile Torino sentenza n. 176 del 30 aprile 2026

 

Ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, richiesta dall'art. 69 CCII quale condizione soggettiva di ammissibilità, deve essere accertata verificando che il debitore non abbia fatto ricorso al credito con un elevato grado di imprudenza, alla luce di un esame oggettivo della sua storia personale, delle caratteristiche soggettive e delle alternative concretamente esigibili nelle circostanze date. Tale valutazione impone di considerare la sequenza causale che ha condotto all'indebitamento, tenendo conto degli eventi sopravvenuti, della diligenza complessivamente osservata dal debitore e dell'assenza di condotte abusive o di spese incompatibili con le ordinarie esigenze di vita. Il piano di ristrutturazione è omologabile quando risulti fattibile, in quanto ancorato a fonti di provvista identificate, e più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, dovendo il soddisfacimento complessivo offerto ai creditori risultare superiore a quanto gli stessi ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio del debitore nel medesimo arco temporale.