A ciascuno il suo diritto

SUPERBONUS 110 e manleva

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Un orientamento favorevole alla manleva preventiva è espresso dal Tribunale di Lecce (sentenza n. 692/2023 e, più recentemente, n. 337/2026). Il giudice ha ritenuto che, a fronte di un grave inadempimento – lavori mai iniziati, pratiche edilizie inesistenti, crediti ceduti nonostante l’assenza dei presupposti – il rischio fiscale rappresenta una conseguenza diretta e prevedibile di una condotta illegittima.

In particolare si evidenzia che i convenuti avevano ceduto il credito “pur non avendo nemmeno dato avvio ai lavori”. In una simile situazione, il nesso causale tra comportamento dell’appaltatore e possibile recupero da parte dell’Erario appare lineare: se il credito è stato generato senza titolo, l’eventuale azione dell’Amministrazione finanziaria rappresenta una conseguenza della violazione.

Il Tribunale di Lecce ha quindi accolto la domanda configurandola come condanna condizionata: il debitore non è tenuto a pagare immediatamente, ma è obbligato a tenere indenne il committente qualora l’Erario richieda la restituzione di imposte, sanzioni e interessi. In tal modo si accerta anticipatamente la responsabilità, pur subordinandone l’effettiva esecuzione al verificarsi della pretesa fiscale.